PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            considerato che la definizione, nel nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione, sostituito dall'articolo 7 della proposta di legge in esame, di procedure differenziate di approvazione dei progetti di legge potrebbe ingenerare incertezze quanto all'individuazione dell'iter applicabile a provvedimenti che, come accade tipicamente nel caso del disegno dì legge finanziaria, si caratterizzano per l'ampiezza dei contenuti, tra i quali, nell'esperienza degli ultimi anni, confluisce anche la determinazione di principî fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tradottasi nelle regole del Patto di stabilità interno;

            ritenuto che quanto sopra rilevato conferma l'esigenza di rimettere mano alla disciplina contabile recata alla legge n. 468 del 1978, al fine di adottare una normativa relativa al coordinamento della finanza pubblica che regoli in maniera tendenzialmente stabile i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali sottraendo, per quanto possibile, tale materia alla decisione di bilancio annuale, anche al fine di contribuire ad una delimitazione dei contenuti della legge finanziaria,

            esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge costituzionale C. 553 ed abbinate, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento, nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

            considerato che il testo introduce nel sistema parlamentare il Senato federale della Repubblica, eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione

 

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Estero, secondo quanto prescritto all'articolo 3 del provvedimento; rilevato inoltre che, in ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal consiglio regionale al proprio interno e dal consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

            evidenziato quanto disposto dall'articolo 5 del testo, secondo cui i senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma; considerato inoltre che la durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra e che con la proroga di ciascun consiglio regionale o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica;

            rilevate le previsioni recate dall'articolo 7 del testo, per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nel caso di disegni di legge di revisione della Costituzione e disegni di legge costituzionale, disegni di legge in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, di esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma; di istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza, di tutela delle minoranze linguistiche;

            evidenziata la disposizione per cui il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano, al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che determinano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma; considerata la disciplina prospettata per tali disegni di legge, che dopo l'approvazione da parte del Senato federale sono trasmessi alla Camera, che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre in tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva; rilevato altresi che se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti, mentre qualora il Senato federale non approvi modifiche la legge è promulgata;

            considerate, ai sensi degli articoli 18 e 19 del testo, le disposizioni che apportano modifiche, rispettivamente, all'articolo 123 della Costituzione, disponendo che la legge dello Stato disciplina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali, ed all'articolo 126 della Costituzione,

 

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stabilendo che, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, e non invece la Commissione per le questioni regionali come attualmente previsto, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;

            rilevato quanto statuito dall'articolo 22 del testo, secondo cui le disposizioni recate dal provvedimento si applicano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre eventuali meccanismi istituzionali di garanzia tesi a superare il profilo di criticità, connesso al prospettato sistema dell'elezione indiretta del Senato, costituito dall'immediata decadenza dei senatori (con conseguenti rischi di alterazione della composizione politica del Senato) nei casi di dimissioni dei presidenti delle regioni che li hanno eletti;

            b) valuti la Commissione l'opportunità di considerare se non sia preferibile adottare il sistema del vincolo di mandato per i soli componenti del Senato federale della Repubblica, come previsto in taluni ordinamenti federali, in quanto chiamati a rappresentare le autonomie territoriali di cui sono espressione;

            c) valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, all'articolo 18, un'apposita modifica dell'articolo 123 della Costituzione per la quale il Consiglio delle autonomie locali non sia qualificato come organo di mera consultazione tra Regioni ed enti locali, attesa la distinta ulteriore funzione assegnatagli in materia di elezione dei componenti del Senato federale;

            d) valuti la Commissione, all'articolo 19, l'opportunità di modificare l'articolo 126 della Costituzione contemplando il parere della Commissione per le questioni regionali nei casi dì scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, al fine di introdurre nel procedimento prospettato una valutazione, non vincolante, derivante da un organo parlamentare collegiale che assuma, con funzioni consultive, il ruolo di sintesi e raccordo dei contrapposti orientamenti statale e regionali, eventualmente prevedendosi, nella fattispecie, l'obbligatoria astensione dei componenti senatori eletti dalla Regione oggetto della procedura ivi delineata.

 

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